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Criminal law summaries for Social Service Sciences L-39 UNIBA

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15-12-2024
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2024/2025

detailed notes integrated with the criminal book "Manna" essential for passing the criminal law exam for the social service sciences course L-39 at the University of Bari Aldo Moro

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DIRITTO PENALE
LEZIONE 13 FEBBRAIO
Cronaca stupro di una minorenne a Catania

A seguito dello stupro subito dalla minore da un gruppo di ragazzi alcuni maggiorenni, altri
minorenni; si apre un PROCEDIMENTO PENALE nei loro confronti.

La legge a tutela delle donne vittime di stupro è la cosiddetta LEGGE CODICE ROSSO;

Il nostro ordinamento, che in questo si differenzia da altri ordinamenti occidentali, mette nello
stesso calderone la violenza sessuale vera e propria (STUPRO) con i rapporti sessuali avvenuti in
forma non violenta da parte di due minori (FIDANZATI)

Prima contestazione: avendo la ragazza 13 anni anche gli atti sessuali consenzienti che
ipoteticamente ha avuto con il fidanzato costituiscono per la legge reato da imputare nei confronti
del ragazzo?

In quanto la domanda da porsi è: possono essere definiti ATTI CONSENSUALI al di sotto dei 14 anni?

In Italia l’età prevista dalla legge per il consenso sessuale dal 1996 è 14 anni, successivamente il
legislatore non volendo criminalizzare gli atti sessuali fra minorenni, ha previsto un’eccezione:

Età ragazza 13 anni ed età ragazzo non superiore di 3 anni, il reato non sussiste



Perché si amplia la tutela del ragazzo fino a 16 anni?

Nel 2019 entra in vigore la legge CODICE ROSSO che doveva essere a tutela della violenza sulle
donne, a ragion di ciò perché il legislatore aumenta l’età da 3 a 4 anni? (17 anni per il ragazzo), senza
specificare altro sull’età? (mesi,giorni,poco prima o poco dopo il compimento degli anni)




IL DIRITTO PENALE

Il diritto penale si porta dietro un gigantesco APPARATO DI GARANZIE che sostanzialmente servono
per difenderci dai poteri dello stato che si sono evolute, per evitare che noi possiamo essere privi di
potere e veniamo ingiustamente puniti dal potere

Il 1° problema del diritto penale:

-TRACCIARE I CONFINI DEL DIRITTO PENALE (FIN DOVE ARRIVA)

Vi sono temi come l’omicidio che sappiamo bene rientri nelle competenze del diritto penale
derivante dalla pena in sé; ma le altre misure post pena (LIBERTA’ VIGILATA o LE MISURE DI
PROTEZIONE) lo sono?

Per quanto riguarda noi assistenti sociali nel 2002 si è deciso di assorbire l’organico degli assistenti
sociali nell’UEPE (ufficio di esecuzione penale esterna)

,Legata alla RIFORMA CARTABIA 2022 la MEDIAZIONE entra a far parte del sistema penale con la
creazione dell’albo per questi ultimi e il concetto di mediazione offre un cambio di paradigma dalla
giustizia punitiva alla giustizia RIPARATIVA



MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Non sono contenute nel Codice penale, ma si trovano all’interno della legge sull’ordinamento
penitenziario metà anni 70;

Ma perché a metà degli anni 70 la popolazione carceraria italiana inizia a richiedere a gran voce (in
quanto non è frutto della buona volontà della classe politica) RIFORME CARCERARIE?

-la legge penitenziaria prima della riforma era ancora quella dura degli anni del fascismo

- a metà anni 70 iniziano una serie di PROTESTE (non pacifiche, che spesso sfociano addirittura nel
SEQUESTRO DELLE GUARDIE CARCERARIE /DIRETTORI del carcere), le quali si concludevano con le
promesse da parte del legislatore di operare delle riforme a favore dei detenuti ed anche la
possibilità di uscire dal carcere



Perché proprio a metà degli anni 70?

-perché in quegli anni cambia la popolazione carceraria (membri brigate rosse, componenti di
organizzazioni criminali)

Queste rivendicazioni che sfociano in misure alternative rientrano nel settore amministrativo, ma
riguardano anche il diritto penale :
LEGGE ORDINAMENTO PENITENZIARIO 4 BIS: per le persone che hanno commesso reati tali da non
permettere alcuna tutela, es.terroristi;
è una strategia operata che si rifà alla logica PLATA o PLOMO in cui al detenuto si fa scegliere la
COLLABORAZIONE o il CARCERE DURO SENZA TUTELA

LOGICA DIRITTO PENALE GARANTISTA nei confronti dei cittadini e non nei confronti dei TERRORISTI a
meno che questi non si pentano o diventino COLLABORATORI DI GIUSTIZIA



Il nostro codice risale al 1930 periodo fascista dal quale deriva un decreto luogotenenziale dei reati
commessi dai cittadini contro i pubblici ufficiali, quando ufficialmente si vanno ad operare riforme su
queste pene fasciste,

la logica corrente è quella di AUMENTARE LE PENE che a lungo termine porterà ad una SPESA
PUBBLICA MAGGIORE;

In questi reati i legislatori fanno rientrare fra i reati del 4 BIS (riguardanti MAFIOSI e TERRORISTI)
anche i PUBBLICI UFFICIALI CORROTTI; questo porta a 2 RIFLESSIONI:

- Il TERRORISTA-MAFIOSO non riconosce lo stato in quanto vogliono la creazione di uno stato
parallelo, un contro stato
- Mentre un PUBBLICO UFFICIALE corrotto è un delinquente come altri in quanto comunque
riconosce lo stato, è nella società, non vuole creare una società alternativa, inoltre in questo
reato i soldi vanno al pubblico ufficiale corrotto, non ad un’associazione

,A questo problema il diritto penale cerca di soccombere attuando il principio di IRRETROATTIVITA’:

(Che rientra nel corollario più ampio principio di legalità) che normalmente la legge dispone per
l’avvenire, ma anche per il passato se previsto, inserendoci nel discorso delle misure alternative alla
detenzione per i reati commessi in questo contesto



REGOLA TEMPUS LEGIT ACTUM: io sto decidendo oggi su un reato commesso con una legge in vigore
al momento in cui ho commesso il reato, ma se tizio ha commesso un reato precedentemente alla
nuova normativa :
per quanto riguarda il SETTORE AMMINISTRATIVO (nel quale ricade la normativa del sistema
penitenziario) si possono concedere comunque le misure alternative alla detenzione;

-mentre nel SETTORE PENALE (che interviene precedentemente in fase di processo) devo andare ad
attuare la pena prevista al tempo dell’accaduto



Questa questione è stata portata all’attenzione della Corte costituzionale e ciò che ne deriva è
importante per capire che il diritto in sé non è un ordinamento statico, bensì DINAMICO e quindi
anche il diritto penale è in CONTINUA EVOLUZIONE.

Il senso ampliativo dei diritti –garanzie che sono stati riconosciuti al diritto penale dalla CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (che nasce dopo la convenzione dei diritti dell’uomo 1948,
affinché ciò che è accaduto durante il secondo conflitto, ossia la violazione dei diritti umani non si
ripeta più, soprattutto in momenti di guerra) afferma che nonostante il diritto dell’ordinamento
interno dice che una sanzione,norma,procedura amministrativa o civile che sia attenzionata dal
legislatore interno, comunque non si possa prescindere dal CARATTERE SOSTANZIALE
indipendentemente se l’illecito sia di natura amministrativa o penale, ciò che deve osservare è il non
andare a comprimere i diritti dell’individuo

Se si vanno a comprimere i diritti in maniera incisiva e sulla base di questo presupposto per la prima
volta la Corte costituzionale nel 2022 ha deciso che le misure alternative alla detenzione sono misure
penali e significa che gli si applicherà tutto il contesto delle garanzie penalistiche



SECONDA LEZIONE DIRITTO PENALE 14\02

LA NASCITA DEL DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO:

il diritto penale contemporaneo nasce nel 700 con l’illuminismo ed anche la pena paradigmatica del
diritto penale contemporaneo che è la pena della reclusione che all’epoca sembrava la pena per
eccellenza del periodo anche post- illuminismo ci sono dei codici che possiamo considerare già di
diritto penale contemporaneo.
- quello a cui noi facciamo riferimento è il codice penale napoleonico ottocentesco (1810) è in
questo periodo infatti che il principio fondamentale di legalità che emerge per la prima volta in
Inghilterra con la magna carta in quanto l'Inghilterra viene colonizzata (infatti anche la lingua inglese
nasce dalla fusione fra la lingua francese ed il sassone) da Guglielmo “il conquistatore” operando una
divisione tra il re inglese e la sua corte ed i baroni sassoni e questi ultimi iniziano dire che non
vogliono esser presi emessi in galera solo perché suscitano antipatia al re, vogliono delle garanzie,
quindi questo contrasto di poteri fa sorgere le garanzie dei baroni.

, con la Rivoluzione francese questo concetto si accentua in quanto avviene la separazione dei poteri
che caratterizzalo stato contemporaneo: potere esecutivo-legislativo-potere giudiziario
da questa idea di separazione dei tre poteri, nasce a garanzia del cittadino.
il diritto penale contemporaneo (si annoverano studiosi importanti anche in
Italia ricordiamo Cesare Beccaria, francesco carrara che sono gli ideatori della scuola classica del
diritto penale) che si basa su questo binomio:
colpevolezza-pena. a questo binomio, nel corso del tempo, se ne
contrappone uno successivo ovvero: pericolosità sociale-misure di sicurezza frutto di una
rivalutazione che parte dal presupposto operato da Lombroso che è il padre della criminologia, il
quale crea delle sue teorie poi dimostratesi completamente erronee.

Due concezioni a confronto:
-concezione cattolica: la salvezza avviene tramite dio, ma ci salviamo collaborando con le nostre
buone azioni uguale in base alle azioni che faremo nel corso della nostra vita, avremo il
premio\castigo.
- concezione luterana: la salvezza prescinde dalla nostra collaborazione e già al momento della
nascita abbiamo un destino già scritto dottrina predestinazione

noi abbiamo un binomio concettuale molto simile
-concezione scuola classica: afferma che noi siamo responsabili delle nostre azioni (siamo noi a
scegliere fra il bene ed il male) siamo noi a scegliere se delinquere o meno.

- (la scuola che si rifa’ alle teorie lombrosiane) la scuola positiva: afferma il contrario ovvero che noi
già nasciamo delinquenti o persone per bene, e quindi non abbiamo nessuna responsabilità se
commettiamo dei reati, ma siamo socialmente pericolosi e fin quando restiamo tali, dobbiamo
essere esclusi dalla società proprio per evitare di ledere gli altri per questo le misure di sicurezza
idealmente non hanno un termine perché non c'è una proporzione rispetto a cio che si e’ fatto che
teoricamente permane sino alla morte dell’individuo = non si basa su un principio di
detenzione, ma su un principio di pericolosità

questa idea trova poi anche spazio in un progetto Ferri che è un progetto di diritto penale basato
sulle idee della scuola positiva (questo progetto non va in porto) in Italia il potere passo al fascismo
che chiama a sé come ministri della giustizia, i quali regolamentano un nuovo Codice penale definita
terza codice rocco: scuola tecnica di regime secondo la quale il giurista non doveva avere nessuna
funzione critica (poteva operare solo una funzione di interpretazione delle norme fatte dal
legislatore e quindi avrebbero dovuto scegliere fra pene e misure di sicurezza di
pensiero contrastanti concettualmente e filosoficamente ma ciò non avvenne in quanto il regime
fascista aveva matrice autoritaria e quindi si arroga il diritto di operarle entrambe operando prima la
pena e poi misure di sicurezza = dopo che il soggetto ha finito di espiare una pena, se viene
considerato fautore di reato grave e quindi pericoloso per la società (per recidiva) gli viene applicata
a fine pena anche la misura di sicurezza personale.

questo codice rocco:
- è un codice eccellente dal punto di vista tecnico
- è caratterizzato da severità delle pene
- -caratterizzato da un impianto di circostanze aggravanti molto importante e severo
- -è un codice che ha dal punto di vista di principio una forte concessione
alle logiche autoritarie
- caratteristica fondamentale è la responsabilità oggettiva cioè noi abbiamo un codice che sia nella
sua parte generale (regola la società) sia nella sua parte speciale (regola il comportamento dei

Geschreven voor

Instelling
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Documentinformatie

Geüpload op
15 december 2024
Aantal pagina's
130
Geschreven in
2024/2025
Type
College aantekeningen
Docent(en)
Vito plantamura
Bevat
Alle colleges

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